Decreto Legge nr. 18 del 17/3/2020
Articolo 125 comma 2
"Proroga dei termini nel settore assicurativo...."
L'articolo 170-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 209 del 07 Settembre 2005 (CAP) determina i termini entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza (non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto).
L'articolo 125, comma 2, del Decreto Legge nr. 18 del 17 Marzo 2020 proroga, il precedente termine (periodo di comporto) di cui al precedente articolo, di ulteriori quindici giorni per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in scadenza tra la data di entrata in vigore dello stesso decreto ed il 31 Luglio 2020.
Si evidenzia che:
L'articolo 170-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 209 del 07 Settembre 2005 (CAP) determina anche la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natantie in annuale o annuale più frazione (su richiesta del'assicurato) e l'assenza nello stesso del tacito rinnovo in deroga all'articolo 1899¹, comma 1 e comma 2, del Codice Civile.
L'articolo 170-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 209 del 07 Settembre 2005 (CAP) determina che la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori (Corpo Veicoli Terrestri / Auto Rischi Diversi) al rischio principale della responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (R.C. Auto), qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Si nota che:
L'Articolo 125, comma 2, del Decreto Legge nr. 18 del 17 Marzo 2020 non fa espressamente riferimento al comma 1-bis dell'articolo 170-bis del Decreto Legge n. 209 del 07 Settembre 2005 (CAP)
non fa espressamente riferimento alla scadenza di rata infrannuale del contratto, normata dall'articolo 1901² del Codice Civile.
non fa espressamente riferimento ai contratti contenenti le sole garanzie accessorie (C.V.T. / A.R.D.) separati dal contratto principale (R.C. Auto).
¹Articolo 1899 del Codice Civile (Durata dell'assicurazione).
- L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto (L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata).
- Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.
²Articolo 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.