Elenco delle Imprese Estere operanti nella R.C. Auto e Natanti obbligatoria attraverso una Rappresentanza in Italia o in Libera Prestazione di Servizi senza una sede in Italia.
Che cosa è la "Brexit" (neologismo contenente i termini "British" ed "Exit")?
Con referendum del 23 Giugno 2016, l'elettorato britannico ha deciso di far uscire il Regno Unito dall'Unione Europea; evento comunemente definito "Brexit"
Con la "Brexit" le Compagnie Assicurative con sede nel Regno Unito, al fine di continuare ad operare nel mercato unico, stanno trasferendo la propria sede in territorio Europeo. Tale operazione dovrà essere completata entro il periodo di transizione entro e non oltre il 31/12/2020.
Si deliniano queste possibili situazioni:
- le polizze stipulate ad esempio con i sindacati LLOYD'S verranno automaticamente disdettate nel corso dell'anno, per cui la continuità di copertura assicurativa sarà garantita con la stipula di una nuova polizza con la Compagnia Assicurativa di nuova costituzione avente sede in territorio Europeo (Lloyd's Brussels);
- le polizze stipulate ad esempio con altre Compagnie Assicurative aventi sede nel Regno Unito saranno automaticamente trasferite alla rispettiva Compagnia Assicurativa di nuova costituzione avente sede in territorio Europeo, senza alcuna azione da parte del Contraente.
IVASS - Lettera al mercato 03 Ottobre 2018
¹Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 "Milleproroghe"
Per informazioni relative alla propria posizione assicurativa si può contattare:
la Compagnia Assicurativa del Regno Unito con la quale si ha stipulato la polizza;
l'Intermediario attraverso il quale si ha acquistato la polizza;
il Contact Center dell'IVASS al numero verde 800.486.661
¹Articolo 22 "Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea."
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
7. Le imprese di cui al comma 6: a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile; b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri; c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole “3 gennaio 2021 “, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021.