In data 30 Dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 213/2023 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e al bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
La Legge n. 213/2023 introduce - tra le altre numerose previsioni - tre novità di particolare rilievo per il mondo del brokeraggio assicurativo, in particolare:
- elimina l'esenzione per i broker dall'applicazione delle ritenute d'acconto sulle provvigioni percepite dalle compagnie di assicurazione e rispettivi agenti generali;
- introduce una nuova copertura assicurativa obbligatoria per tutti gli imprenditori (esclusi gli imprenditori agricoli) relativa ai danni CATASTROFALI cagionati alle rispettive immobilizzazioni materiali;
- istituisce il fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
Copertura assicurativa obbligatoria per i danni catastrofali
L'articolo 1, commi 101¹ e segg. della Legge 213/2023 introduce l'obbligo per gli imprenditori di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati alle immobilizzazioni materiali da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Imprese obbligate (ad eccezione degli imprenditori agricoli²): la copertura assicurativa obbligatoria deve essere stipulata dalle "imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile", tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (società o impresa individuale) fermo restando quanto specificato all'articolo 1 comma 106³
Beni interessati immobilizzazioni materiali dell'imprenditore, indicate all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2), 3), del Codice Civile, cioè:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali.
Danni Catastrofali¹: "i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni"
TERMINE per la stipula dei contratti di assicurazione: entro il 31 DICEMBRE 2024
¹101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
²111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
³106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.