Consulenza Personalizzata

(aggiornata al Provvedimento IVASS nr. 97/2020 in vigore dal 31/03/2021)

 

RAMO DANNI e VITA PURO RISCHIO - Distribuzione con o senza CONSULENZA:

L' art. 119 -ter del Codice delle Assicurazione dispone che la distribuzione di prodotto assicurativo possa essere effettuata con o senza CONSULENZA.

senza CONSULENZA, il Distributore si limita a raccogliere le informazioni utili ad individuare le richieste ed esigenze (demand&needs) del Contraente al fine di proporre una copertura assicurativa coerente con le stesse e fornire informazioni oggettive riguardanti il contratto assicurativo proposto affinché il Cliente possa consapevolmente sottoscriverlo.

con CONSULENZA, gli artt. 119 -ter comma 3 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private¹ e 59 Regolamento Ivass nr. 40/2018² prevedono, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, la consegna al Cliente di un documento definito "RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA".

La "RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA" prevede che, al termine dell'attività consulenziale, il Distributore debba rilasciare al Cliente un consiglio personalizzato, mirato ad illustrare i motivi per cui il contratto assicurativo consigliato sia più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Cliente stesso. Art. 119 -ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private presuppone lo svolgimento di un'attività consulenziale di analisi dei fabbisogni assicurativi del Cliente e di verifica dell'idoneità di un determinato contratto alle reali esigenze dello stesso.

La "RACCOMADAZIONE PERSONALIZZA" si distingue a sua volta nella consulenza "imparziale o parziale"

Il Distributore con consulenza, basata su un'analisi imparziale e personale secondo i criteri ispirati ai principi previsti dal "considerando" (47)³ dalla Direttiva IDD, e dall'Art. 119 -ter CAP comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private offre una consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, con la discrezionalità di individuare un numero congruo anche in funzione della tipologia delle coperture assicurative offerte e della relativa diffusione sul mercato. Viceversa, in base a quanto sopra, un'analisi parziale è conseguentemente caratterizzata da un'analisi limitata di prodotti assicurativi.

Il contenuto della "RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA", sia che essa sia stata "imparziale o parziale", prevede che il Distributore indichi in forma chiara ed esaustiva le motivazioni per cui suggerisce al Cliente la scelta di  un determinato contratto assicurativo rispetto ad un altro. Il Distributore è tenuto a conservare traccia documentale della "RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA", sottoscritta dal Cliente, nonché della documentazione di supporto relativa alla consulenza prestata, unitamente al questionario di coerenza. Nel caso di "RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA" imparziale sarà necessario conservare anche la documentazione relativa a tutta l'attività svolta e, di conseguenza delle diverse proposte assicurative oggetto di analisi.

La consegna della documentazione, qualora tale modalità sia stata preventivamente concordata, può essere effettuata anche con modalità informatiche e deve essere controfirmata dal cliente anche, ove possibile, mediante firma digitale od elettronica.

PRODOTTI assicurativi di Investimento - IBIPs4 (Insurance-based Investment Products):

Prodotti IBIPs complessi

Prodotti IBIPs non complessi

 


 ¹Art. 119-ter Codice delle Assicurazioni Private comma 3 e 4 (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:

a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;

b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

5. L'IVASS disciplina con regolamento (Regolamento IVASS n 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II) le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento (Regolamento IVASS n 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta.

²Art. 59 Regolamento IVASS 40/2018

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo. 

2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.

3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo è conservata con le modalità di cui all’articolo 67 (Comma modificato dall’articolo 4, comma 21, del Provvedimento IVASS n. 97/2020, che ha abrogato le parole: “debitamente sottoscritta dal contraente”)

 ³ IDD

considerando (47)

 

"Per i clienti è fondamentale sapere se l’intermediario con cui stanno trattando fornisca consulenze sulla base di un’analisi imparziale e personale. Per valutare se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall’intermediario è sufficientemente ampio per permettere un’analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un’analisi imparziale e personale in relazione a un contratto di assicurazione, l’obbligo di fornire tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che distribuisce".

4"Direttiva IDD (art.2 par. 1, n.17) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include:

a) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);

b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;"