DEMATERIALIZZAZIONE del CONTRASSEGNO di ASSICURAZIONE
Il Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013 n. 110 - emanato in attuazione dell'art. 31, 1.comma, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 - ha previsto che a partire dal 18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo è sostituito con sistemi elettronici o telematici. Da tale data è venuto meno l'obbligo di esporre il contrassegno e la regolarità della copertura assicurativa potrà essere verificata accedendo ad una banca dati informatica tramite il numero di targa del veicolo. Ricordiamo che permane l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il Certificato di Assicurazione che attesta la copertura in caso di eventuali contestazioni o in caso di eventuale mancato aggiornamento della banca dati informatica.
L’automobilista può legittimamente esibire agli organi di vigilanza e controllo anche un Certificato di assicurazione in formato digitale (sullo smartphone), oppure una stampa non originale del formato digitale stesso.
Banca dati informatica:
L’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ribadisce che non è possibile effettuare la verificata solo on-line della mancata copertura assicurativa di un veicolo. Prima di effettuare una multa e un sequestro occorre richiedere all’automobilista il Certificato di Assicurazione o altri documenti attestanti la regolare copertura. Ed in caso di mancata corrispondenza del dato cartaceo con il ced (centro elaborazione dati) occorrerà procedere ad ulteriori approfondimenti.
Alla fine del discorso, la documentazione cartacea in tutte le sue legittime forme sarà, con l'attuale regolamentazione, sempre prevalente rispetto alle indicazioni delle banche dati. Per questo motivo meglio avere al seguito anche il contratto assicurativo e l’attestazione di avvenuto pagamento per non incorre in spiacevoli discussioni con gli organi di vigilanza e controllo.